Quando un evento atmosferico può dirsi veramente “eccezionale” secondo la Cassazione

Quando un evento atmosferico può dirsi veramente “eccezionale” secondo la Cassazione
08 Marzo 2021: Quando un evento atmosferico può dirsi veramente “eccezionale” secondo la Cassazione 08 Marzo 2021

IL CASO. Tizia ha convenuto in giudizio un Comune, assumendone la responsabilità ex art. 2051, o in subordine, ex art. 2043 c.c., per ottenere la condanna al risarcimento dei danni causati alla propria autovettura da un blocco di neve ghiacciata caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale. 

La domanda di risarcimento del danno veniva però rigettata sia in primo grado che in secondo grado. 

In particolare il Tribunale, avanti il quale Tizia aveva proposto appello, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno formulata, osservava che il Comune non poteva ritenersi responsabile in considerazione dell’eccezionalità delle precipitazioni nevose che si erano abbattute, per ben 13 giorni, nell’intero territorio comunale “determinando l’intera paralisi delle attività e rendendo impossibile qualunque intervento da parte del Comune per ripulire il tetto dalla neve in costanza di precipitazioni nevose”.

Tizia proponeva, quindi, ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione lamentando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. 

Essa, infatti, contestava che la precipitazione nevosa, ancorché eccezionale, potesse integrare caso fortuito, rilevando sul punto che l’evento atmosferico era stato previsto dal servizio meteorologico e proprio in considerazione del fatto che le precipitazioni nevose si erano protratte per ben 13 giorni, era tutt’altro che imprevedibile il distacco di neve dal tetto.

LA DECISIONE La Suprema Corte si è pronunciata con l’ordinanza n. 3564/2021, depositata il 22.2.2021, osservando anzitutto che “la precipitazione nevosa epocale aveva paralizzato ogni attività e aveva reso impossibile sia il controllo degli immobili comunali che l’adozione di interventi a rimuovere eventuali situazioni di pericolo”.

Di conseguenza, ad avviso della Corte, si può parlare nel caso di specie di “caso fortuito, rilevante per l’esclusione della responsabilità del Comune”.

Pertanto, le tesi difensive della ricorrente incentrate sulla “prevedibilità della caduta della massa nevosa” vengono smentite proprio dall’eccezionalità dell’evento atmosferico, tale da aver paralizzato l’intera città e aver quindi reso impossibile qualunque intervento sui beni comunali.

La Suprema Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso.

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